Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 gennaio 2002 (registro di detenzione)

 

Il Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio

di concerto con

il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

VISTA la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES) , firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.874;

VISTO il Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'articolo 3 relativo al campo di applicazione dello stesso,

VISTO il Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni, recante modalità per applicazione del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che sostituisce integralmente il Regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive attuazioni e modificazioni;

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 9 dicembre 1998, n. 426 che inserisce il comma 5bis all'articolo 5 della legge 7 febbraio n.150, prevedendo che il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emani il presente decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n.150;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente, al sensi dell'articolo 8 della legge 7 febbraio 1992, n.150, cura l'adempimento della convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo Forestale dello Stato;

VISTO l'articolo 8quinquies, comma 3quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n.150, che demanda al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, tramite il Corpo Forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e del controlli previsti dalla citata Convenzione di Washington e dai citati regolamenti comunitari;

SENTITO il parere della Commissione Scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992 n.150,

VISTO il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.112 del 16 maggio 2001- , con il quale è stato istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali;

RITENUTO che, a seguito dell'esigenza di fornire una più articolata indicazione dei soggetti tenuti alla compilazione del registro, nonché delle difficoltà oggettive riscontrate per il ritiro e la compilazione dello stesso nei termini indicati dal Decreto del 3 maggio 2001, si rende necessario sostituire il su citato decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1.

  1.  E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'articolo 5, comma 5bis, della legge 7 febbraio 1992, n.150. II registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse negli allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, così come definiti dall'articolo 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n.150 e dall'articolo 2 del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive modificazioni, incluse nell'allegato B del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di specie che saranno incluse negli allegati A c B del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, predispone il registro di cui al comma 1, secondo i modelli riportati negli allegati al decreto del 3 maggio, 2001.

Art. 2.

Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

a)le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attività circense, con l'esclusione del soggetti di cui all'articolo 3,comma 1, lettera d) del presente decreto;

b)i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo, e da erbario con esclusione di quelle di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b) del presente decreto;

c)chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro:

a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi dell'articolo 1 del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

C) I soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato VIII del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni, in conformità delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento (CE);

d) limitatamente agli esemplari morti di specie animali e vegetali ed alle parti di esemplari di specie animali e vegetali, coloro che esercitano il commercio al dettaglio, in conformità alla definizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni nonché coloro che effettuano lavorazioni per conto terzi.

Art. 4.

1. Gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'articolo 1, detenuti alla data di consegna del registro di detenzione , devono essere iscritti nel medesimo registro entro il 31 gennaio 2002.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì a coloro che risulteranno tenuti alla compilazione del registro, ai sensi del precedente articolo 2, successivamente alla data del 31 gennaio 2002.

3. Per gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e per le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art.1, acquisiti o detenuti a qualsiasi titolo dopo il 31 gennaio 2002, l'iscrizione nel registro, dovra' avvenire entro quindici giorni dall'acquisizione o detenzione stessa.

4. Iscrizione nel registro, di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro quindici giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modificazioni.

5. Per le parti di esemplari di specie di cui al comma 1 dell'articolo 1, qualora risultino registrate in schede di carico, e scarico vidimate dal Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, il saldo delle schede stesse deve essere riportato nella tabella di carico del registro di cui all'allegato 3 del decreto del 3 maggio 2001.

6. il registro di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, è compilato dal detentore degli esemplari con le modalità' indicate negli allegati al decreto del 3 maggio 2001.

Art. 5

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente, che provvederà alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. II registro dovra' essere esibito ad ogni richiesta delle autorità preposte ai controlli. Qualora esistano procedure informatiche che consentano la compilazione del suddetto registro, le stesse possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo Forestale dello Stato.

2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato A al decreto del 3 maggio 2001, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, dovra' essere consegnato al servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente, che ne farà' copia e riconsegnerà l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento del registro di cui al presente comma.

3. Al fini della gestione delle attività di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può richiedere al Corpo Forestale dello Stato copia dei registri di cui al precedente comma.

Art. 6.

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste all'articolo 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992 n.150.

Art. 7

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, fatti salvi i relativi allegati che sono integrati al punto 10) con il codice F= altro.

2. Il presente decreto, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI